Saturday, June 17, 2017
casi di applicazione delle distanze in edilizia
casi di applicazione delle distanze in edilizia
Quando si progetta una nuova edificazione, o anche un ampliamento, occorre sempre e comunque rispettare, come gi� sappiamo anche da miei precedenti post, le distanze minime imposte dai vari regolamenti. In questo post vorrei focalizzare lattenzione nel caso in cui si voglia edificare in un fondo delimitato da muri di confine ed aventi costruzioni oltre quel confine.
Il codice civile � tutto sommato permissivo riguardo alledificazione: secondo i dettami (e le interpretazioni pi� diffuse) dellart. 873 e seguenti, nelledificazione � necessario tenersi ad almeno 1,5mt dal confine e dal relativo muro: dato che sempre secondo il Codice tale muro pu� essere alto fino a tre metri, � consentita ledificazione anche fino al muro di confine, quindi senza rispettare distanze, purch� ci si mantenga ad una altezza finita del manufatto entro i tre metri, cio� laltezza stessa massima ammissibile del muro, ed ammesso che questo sia effettivamente alto fino a tale limite.
La normativa urbanistica invece � molto pi� restrittiva (la norma di riferimento � il DM 1444/68, che � di diversi decenni posteriore alla stesura originaria del codice civile, che risale al 1942) ed impone diversi limti al variare della zona territoriale omogenea in cui ci si trova:
- nella ZTO A secondo il dettame normativo nazionale non � possibile ridurre le distanze esistenti in quanto "le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti" dunque, fatta salva linterpretativit� del successivo periodo, decisamente ambiguo, se ne deduce che in tali zone lunica nuova edificazione possibile sia quella in sopraelevazione sullesistente;
- nella ZTO C la distanza tra fabbricati minima inderogabile � di 10 metri, ma se uno dei due fabbricati confinanti supera tale altezza, allora la distanza minima tra i corpi di fabbrica non deve essere inferiore allaltezza del corpo pi� alto.
- altre zone: in tutte le zone la distanza minima inderogabile che deve aversi davanti ad una parete dotata di finestre � di 10 metri.
La giurisprudenza pi� volte ha indicato che per "costruzione" non deve intendersi solo ed esclusivamente il nuovo edificio, ma anche qualunque altro elemento che abbia la natura della stabilit� e della definitezza, come per esempio una tettoia, un volume tecnico, una loggia o anche uno stesso muro di confine (CdS 7731/2010 sez IV).
La norma nazionale non tutela la riservatezza, ma concetti di interesse collettivo quali la salubrit� e la sicurezza, ed � per questa ragione che non sono derogabili e vanno applicati anche alle costruzioni esistenti, quando ci si interviene.
In caso di nuova costruzione, o magari in caso di ampliamento con piano casa, ci si pu� trovare di fronte a dei problemi relativi alle distanze, soprattutto se si interviene in zone gi� urbanizzate. I casi sono tanti, provo a descriverne qualcuno costituendo un elenco che potrei poi ampliare anche nel futuro:
- piano casa: realizzazione di nuovo volume distaccato dal corpo di fabbrica. in questo caso, anche se si costruisce sullo stesso fondo, le distanze devono essere rispettate sia verso lo stesso fabbricato preesistente e sia verso gli altri fabbricati eventualmente confinanti, seguendo le regole del tessuto dove ci si trova (quando si parla di tessuto, ci si deve riferire per forza al piano regolatore della citt�, perch� � questo che stabilisce le zone omogenee: tuttavia il piano casa va in deroga alle previsioni del prg, quasi come se questo non eisistesse. in realt� secondo me il PRG nellapplicazione del piano casa vale per quanto concerne la definizione delle zone urbanistiche);
- piano casa: ampliamento in aderenza ad un corpo di fabbrica esistente, ma allinterno dei fili della sagoma dello stesso (p.e. chiusura di un balcone senza uscire dal filo della facciata): in questo caso secondo me occorre comunque verificare se ledificio rispetta le norme sulle distanze (potrebbe essere stato edificato prima del 1968), se le rispetta, allora � possibile edificare; se tuttavia non le dovesse rispettare, secondo me occorrerebbe riflettere se non sia comunque gi� dato per buona la distanza preesistente, come se fosse un diritto acquisito. Questo � un quesito interessante sul quale non ho ancora trovato giurisprudenza.
- piano casa: ampliamento in aderenza ad un corpo di fabbrica oltre la sagoma dello stesso. in questo caso ovviamente le distanze devono essere computate come se fosse nuova costruzione, dunque 10 metri minimi inderogabili verso tutti gli elementi che possono essere considerati "costruzione", qualora prevedo delle finestre sulla facciata in ampliamento.
- qualora (vedi punto precedente) ampliassi rivolgendo le finestre solo di lato, senza cio� realizzare delle finestre nella facciata che vado ad avanzare, posso muovermi seguendo le regole del codice civile riguardo alle distanze ma sempre ammesso che sul fondo confinante non ci siano gi� delle costruzioni con finestrature: in tal caso dovr� comunque tenermi a 10 metri (o pi�, se siamo in zona C) da quella facciata;
- piano casa in ZTO A: nei centri storici generalmente il piano casa non � applicabile, ma ci sono citt�, come Roma, in cui la zona A � estesa anche al di fuori del centro storico tutelato. In questi casi, per�, dato che nella zona A il DM 1444/68 non prevede riduzioni delle distanze preesistenti, � di fatto possibile unicamente agire in sopraelevazione o per demolizione e ricostruzione;
- tettoia in ZTO A: dato che le tettoie ricadono nella definizione di costruzioni, di fatto queste non sarebbero mai realizzabili allinterno dei centri storici; tuttavia se si interviene allinterno di una sagoma predefinita (p.e. tettoia su un terrazzo preesistente, senza uscire dallimpronta a terra) allora ci si deve porre la stessa questione di cui al precedente punto 2.
- piano casa su terreno con muro di confine gi� edificato: abbiamo visto che il muro di confine "vale" come una costruzione: dunque se questo muro � a meno di 10 metri dal fabbricato che voglio edificare, allora lunico modo per poter costruire � fare in modo che lampliamento non abbia le finestre rivolte verso lo stesso muro; occorre sempre e comunque verificare se dietro il muro non vi sia un preesistente fabbricato con finestre rivolte verso il muro stesso posto a meno di 10 metri dal filo a cui vogliamo arrivare ad edificare: in questo caso il muro va considerato come "invisibile" secondo la mia interpretazione, indipendentemente dal fatto se il muro � pi� alto delle costruzioni stesse.
- costruzioni sul confine. viste tutte queste restrizioni ci si chiede se sia possibile oggi costruire sul confine, come si faceva spesso una volta nelle citt� da urbanizzare pesantemente: il codice civile di fatto ancora lo consente, e secondo questultimo se una persona comincia ad edificare sul confine, il vicino ha due possibilit�: 1, di edificare in aderenza, addossandosi alla costruzione del primo proprietario, anche pretendendo la comunione del muro di confine (oggi questo fatto sarebbe reso assai complesso dalle procedure per lautorizzazione sismica), oppure potrebbe scegliere di costruire rimanendo a tre metri dalla costruzione. ovviamente, in entrambi i casi, non possono esserci finestre sulle facciate rivolte verso il fondo vicino, altrimenti tale distanza diventa di almeno 10 metri, fatte salve poi ulteriori restrizioni comunali o regionali.
- aprire una nuova finestra sulla facciata di un edificio che ha gi� altre finestre ma che ha un edificio frontestante a meno di 10 metri: in questo caso a mio modesto parere loperazione � fattibile, perch� gli edifici sono preesistenti e gi� dotati di finestre. ovviamente la situazione urbanistica deve essere legittima.
- aprire una nuova finestra sulla facciata di un edificio che attualmente non ha finestre e che ha una costruzione a meno di 10 metri: in questo caso secondo me non � possibile realizzare lanuova finestra, perch� la facciata passerebbe dallo stato di "facciata cieca" a quella di "facciata con finestrature" e quindi subordinata al rispetto delle distanze. a maggior ragione poi se gli edifici sono stati realizzati successivamente al 1968.
- realizzazione di una rampa carrabile o di un vano scala anche aperto: secondo lorientamento della giurisprudenza pi� diffuso e condivisibile anche le rampe carrabili, i muri di sostegno (se di altezza superiore a 150cm), i vani scala sia aperti che chiusi, essendo facilmente classificabili come "costruzioni stabili" devono rispettare le distanze di cui trattasi. Si pu� fare riferimento alla sentenza CdS sez IV numero 1.000 del 2014 ed anche cass. civ. 5163 del 16 mar 2015.
- i lucernari a filo falda del tetto, ovvero le cd "velux": si pu� fare riferimento alla sentenza CdS 4628 del 2015 sez. IV, ci� anche e soprattutto per il fatto che non rappresentano una "vista" ma solo una "luce", ma pi� che altro il discorso � che si trovano sul tetto e non sulla facciata.